Lo Studio Notarile Giannola offre la propria attività di consulenza e di redazione dell’atto costitutivo di un ente del Terzo Settore anche in vista dell'attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (detto RUNTS), consentendo così alle parti di scegliere la forma di ente più adatta al perseguimento degli scopi che si propongono.

Le Organizzazioni “no profit” (c.d. Terzo Settore) sono caratterizzate dallo scopo altruistico. L’obiettivo primario, quindi, non è la realizzazione di un utile da dividere tra gli associati, bensì quello di aiutare il prossimo conseguendo un profitto da reinvestire nella medesima attività.

La materia in esame è stata oggetto di una recente Riforma (D. Lgs. 117/2017) che ad oggi, tuttavia, non trova piena applicazione.

In particolare, infatti, è prevista l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (detto RUNTS) che riunirà e sostituirà i registri ad oggi esistenti. Gli atti costitutivi e i relativi statuti degli Enti del Terzo settore, per conseguire la suddetta iscrizione, dovranno contenere e rispettare pedissequamente tutti gli obblighi dettati per la tipologia scelta. In virtù della suddetta iscrizione, e a fronte dello scopo altruistico, sarà possibile beneficiare di alcune agevolazioni fiscali previste dalla suddetta riforma.

Il suddetto Registro (RUNTS) ad oggi non è ancora operativo, stante la mancata emanazione del relativo Decreto attuativo.

Per quanto attiene alla concreta forma giuridica, gli enti potranno essere:

  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale;
  • imprese sociali;
  • enti filantropici;
  • reti associative;
  • società di mutuo soccorso;
  • altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro).

Il notaio che riceve l’atto costitutivo di un ente del Terzo Settore è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, assicurandosi in particolare che lo scopo  il patrimonio siano in linea con quanto sancito dal Codice del Terzo Settore.

Alla luce della mancata istituzione del suddetto Registro (RUNTS), il notaio deve aver cura di suggerire alle parti le clausole che vanno previste sin d’ora all’interno dell’atto costitutivo e in particolare dello Statuto, in modo da garantire all’ente costituito di ottenere, un domani, l’iscrizione nel suddetto Registro senza ricorre a futuri dispendiosi adeguamenti.

Documenti necessari

  • fotocopie dei documenti d’identità e dei codici fiscali dei comparenti;
  • denominazione dell’Ente;
  • sede sociale;
  • indicazioni in merito allo scopo dell’Ente e alla sua dotazione patrimoniale;
  • precisazione in ordine all’organo amministrativo e ai diritti e obblighi dei soggetti che faranno parte dell’Ente.